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Vigente dal :
- 02-04-2021
- 21-09-1996
- Testo G.U.
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Epigrafe
Legge 1981 - Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti. (SPORT - RAPPORTI SOCIETA' - SPORTIVI PROFESSIONISTI)12.[1] Con D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, sono state trasferite alle regioni ed agli enti locali, tra l'altro, le competenze in materia di turismo, sport e spettacolo.
[2] Legge abrogata, a decorrere dal 1° luglio 2023, dall'articolo 52, comma 1, del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, come modificato dall'articolo 10, comma 13-quater, lettera b) del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106 e dall'articolo 16, comma 1, lettera b), del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14.
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1. Nel caso di primo contratto deve essere stabilito dalle Federazioni sportive nazionali un premio di addestramento e formazione tecnica in favore della società od associazione sportiva presso la quale l'atleta ha svolto la sua ultima attività dilettantistica o giovanile.
2. Alla società od alla associazione sportiva che, in virtù di tesseramento dilettantistico o giovanile, ha provveduto all'addestramento e formazione tecnica dell'atleta, viene riconosciuto il diritto di stipulare il primo contratto professionistico con lo stesso atleta. Tale diritto può essere esercitato in pendenza del precedente tesseramento, nei tempi e con le modalità stabilite dalle diverse federazioni sportive nazionali in relazione all'età degli atleti ed alle caratteristiche delle singole discipline sportive.
3. Il premio di addestramento e formazione tecnica dovrà essere reinvestito, dalle società od associazioni che svolgono...