• Epigrafe

        Legge 1979 - Norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro (1) (2) (3) (4) (5) (6) (A).

        (1) Vedi il d.m. 2 dicembre 1997, di riordino della disciplina del praticantato e istitutivo del Registro dei praticanti.

        (2) L'art. 14, d.m. 7 novembre 1996, n. 687 ha abrogato tutte le precedenti disposizioni in materia di organizzazione degli uffici del lavoro e della massima occupazione, degli ispettorati del lavoro, delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura, dei recapiti e sezioni decentrate. Le funzioni loro spettanti sono state devolute alle Direzioni regionali e provinciali del lavoro.

        (3) A partire dal 1° gennaio 1999 ogni sanzione pecuniaria penale o amministrativa espressa in lire nel presente provvedimento si intende espressa anche in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato CE. A decorrere dal 1° gennaio 2002 ogni sanzione penale o amministrativa espressa in lire nel presente provvedimento è tradotta in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato CE. Se tale operazione di conversione produce un risultato espresso anche in decimali, la cifra è arrotondata eliminando i decimali (art. 51, d.lg. 24 giugno 1998, n. 213).

        (4) Con d.lg. 23 dicembre 1997, n. 469, ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono stati conferiti alle regioni e agli enti locali le funzioni ed i compiti relativi al collocamento e alle politiche attive del lavoro, nell'ambito di un ruolo generale di indirizzo, promozione e coordinamento dello Stato. A decorrere dalla data di costituzione dei centri per l'impiego di cui all'articolo 4, d.lg. 469/1997 cit., e comunque non oltre il 1° gennaio 1999 sono soppressi le strutture e gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale i cui compiti e funzioni siano stati conferiti ai sensi del citato decreto alle regioni ed agli enti locali.

        (5) In luogo di Ministro/Ministero di grazia e giustizia leggasi Ministro/Ministero della giustizia ex d.p.r. 13 settembre 1999.

        (6) A norma dell'articolo 57 del D.Lgs. 26 marzo 2010 n.59, nel presente decreto, l'espressione: "Ministro di grazia e giustizia", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "Ministro della giustizia".

        (A) In riferimento alla presente legge vedi: Nota INAIL 31 marzo 2010, n. 2858; Circolare ENPALS 11 settembre 2009, n. 17;Circolare INPS 13 maggio 2011, n. 75; Messaggio INPS 27 settembre 2011, n. 18367; Nota INAIL 30 gennaio 2012, n. 656; Messaggio INPS 13 novembre 2012, n. 18543; Nota INAIL 26 novembre 2012, n. 8447; Circolare INPS 28 novembre 2012 n. 134.


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