• Epigrafe

        Legge 1977 - Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e al regime tributario dei dividendi e degli aumenti di capitale, adeguamento del capitale minimo delle società e altre norme in materia fiscale e societaria (PANDOLFI) (1).

        (1) Vedi, ora, il d.lg. 18 dicembre 1997, n. 467, concernente "Disposizioni in materia di imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio e di credito di imposta sugli utili societari, a norma dell'articolo 3, comma 162, lettere e) ed i), della legge 23 dicembre 1996, n. 662" e il d.lg. 18 dicembre 1997, n. 466, concernente "Riordino delle imposte personali sul reddito al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese, a norma dell'articolo 3, comma 162, lettere a), b), c), d) ed f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662".


      • ARTICOLO N.12

      • Art. 12.

        Fermo restando quanto disposto nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni ed integrazioni, non concorrono a formare il reddito imponibile delle società cooperative e dei loro consorzi le somme destinate alle riserve indivisibili, a condizione che sia esclusa la possibilità di distribuirle tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita dell'ente che all'atto del suo scioglimento. (1) (2) (3) (A)

        (1) Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi art. 3, l. 18 febbraio 1999, n. 28.

        (2) Si veda l'art. 6, d.l. 15 aprile 2002, n. 63, conv., con modificazioni, in l. 15 giugno 2002, n. 112, recante disposizioni per il progressivo adeguamento ai principi comunitari del regime tributario delle società cooperative.

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