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Vigente dal :
- 22-09-1998
- 06-03-1986
- Testo G.U.
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Epigrafe
Legge 1977 - Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (1).In riferimento alla presente legge vedi:Risoluzione Ministero dell'Economia e delle Finanze 23 novembre 2011 n. 107/E.
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ARTICOLO N.17
Vigente dal 22/09/1998
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Art. 17.
[ E' in facoltà dei coniugi non legalmente ed effettivamente separati, presentare su unico modello la dichiarazione unica dei redditi di ciascuno di essi, compresi quelli di cui alla lettera c) dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, nel testo aggiunto con la presente legge. In tale ipotesi la dichiarazione va presentata all'ufficio delle imposte o all'ufficio del comune nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del marito. Se soltanto la moglie è residente nel territorio dello Stato, la dichiarazione dei redditi dei coniugi deve essere presentata all'ufficio del domicilio fiscale della moglie.] (1)
Ai fini della liquidazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche risultante dalla dichiarazione presentata a norma del comma precedente, le imposte nette determinate separatamente...