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Epigrafe
Legge 1975 - Riforma del diritto di famiglia. (FAMIGLIA)
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ARTICOLO N.79
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Art. 79.
L'art. 210 del codice civile è sostituito dal seguente:
" Art. 210 - Modifiche convenzionali alla comunione legale dei beni. - I coniugi possono, mediante convenzione stipulata a norma dell'art. 162, modificare il regime della comunione legale dei beni purchè i patti non siano in contrasto con le disposizioni dell'art. 161.
I beni indicati alle lettere c ), d ) ed e ) dell'art. 179 non possono essere compresi nella comunione convenzionale.
Non sono derogabili le norme della comunione legale relative all'amministrazione dei beni della comunione e all'uguaglianza delle quote limitatamente ai beni che formerebbero oggetto della comunione legale".
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