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Epigrafe
Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi (1).
(1) Per l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente direttiva vedi D.Lgs. 11 febbraio...
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ARTICOLO N.2
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A decorrere dal 1° gennaio 2010 la direttiva 2006/112/CE è modificata come segue:
1) al titolo V, il capo 3 è sostituito dal seguente:
"CAPO 3
Luogo delle prestazioni di servizi
Sezione 1
Definizioni
Articolo 43
Ai fini dell'applicazione delle regole relative al luogo delle prestazioni di servizi:
1) il soggetto passivo che esercita parimenti attività o effettua operazioni non considerate cessioni di beni né prestazioni di servizi imponibili ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, è considerato soggetto passivo riguardo a tutte le prestazioni che gli sono rese;
2) la persona giuridica che non è soggetto passivo e che è identificata ai fini dell'IVA è considerata soggetto passivo.
Sezione 2
Disposizioni generali
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