• Epigrafe

        Direttiva del Consiglio relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (DIRETTIVA IVA) 1...


      • ARTICOLO N.311

      • 1. Ai fini del presente capo, e salvo altre disposizioni comunitarie, sono considerati:

        1) "beni d'occasione", i beni mobili materiali suscettibili di reimpiego, nello stato originario o previa riparazione, diversi dagli oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione e non costituiti da metalli preziosi o pietre preziose come definiti dagli Stati membri;

        2) "oggetti d'arte", i beni indicati nell'allegato IX, parte A;

        3) "oggetti da collezione", i beni indicati nell'allegato IX, parte B;

        4) "oggetti d'antiquariato", i beni indicati nell'allegato IX, parte C;

        5) "soggetto passivo-rivenditore", il soggetto passivo che, nell'ambito della sua attività economica, acquista o utilizza ai fini della sua impresa o importa per rivenderli beni d'occasione, oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione, sia che agisca in proprio sia per conto terzi in...

      Contenuto riservato agli abbonati
      Fai LOGIN o ABBONATI per accedere al contenuto completo

      Giurisprudenza Correlata (visualizza tutto)

      Prassi correlata (visualizza tutto)

      Dottrina (visualizza tutto)