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Epigrafe
Direttiva del Consiglio relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (DIRETTIVA IVA) 1...
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ARTICOLO N.311
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1. Ai fini del presente capo, e salvo altre disposizioni comunitarie, sono considerati:
1) "beni d'occasione", i beni mobili materiali suscettibili di reimpiego, nello stato originario o previa riparazione, diversi dagli oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione e non costituiti da metalli preziosi o pietre preziose come definiti dagli Stati membri;
2) "oggetti d'arte", i beni indicati nell'allegato IX, parte A;
3) "oggetti da collezione", i beni indicati nell'allegato IX, parte B;
4) "oggetti d'antiquariato", i beni indicati nell'allegato IX, parte C;
5) "soggetto passivo-rivenditore", il soggetto passivo che, nell'ambito della sua attività economica, acquista o utilizza ai fini della sua impresa o importa per rivenderli beni d'occasione, oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione, sia che agisca in proprio sia per conto terzi in...
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