• Epigrafe

        Direttiva del Consiglio relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (DIRETTIVA IVA) 1...


      • ARTICOLO N.99

      • [1. Le aliquote ridotte sono fissate ad una percentuale della base imponibile che non può essere inferiore al 5 %.

        2. Ogni aliquota ridotta è fissata in misura tale che l'ammontare dell'IVA risultante dall'applicazione di questa aliquota consente normalmente di detrarre la totalità dell'imposta per la quale è accordato il diritto a detrazione a norma degli articoli da 167 a 171 e degli articoli da 173 a 177.

        3. In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo e in aggiunta alle aliquote di cui all'articolo 98, paragrafo 1, gli Stati membri che al 1o gennaio 2017 applicavano, in conformità del diritto dell'Unione, aliquote ridotte inferiori al minimo prescritto nel presente articolo o accordavano esenzioni con diritto a detrazione dell'IVA pagata nella fase precedente alla fornitura di taluni beni di cui all'allegato III, punto 6), possono altresì applicare il medesimo trattamento ai fini dell'IVA qualora tali beni...

      Contenuto riservato agli abbonati
      Fai LOGIN o ABBONATI per accedere al contenuto completo

      Dottrina (visualizza tutto)