• Epigrafe

        Direttiva del Consiglio relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (DIRETTIVA IVA) 1...


      • ARTICOLO N.98

      • 1. Gli Stati membri possono applicare al massimo due aliquote ridotte.

        Le aliquote ridotte sono fissate a una percentuale della base imponibile che non può essere inferiore al 5 % e si applicano unicamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi elencate nell'allegato III.

        Gli Stati membri possono applicare le aliquote ridotte alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi contemplate in un massimo di 24 punti nell'allegato III.

        2. Gli Stati membri possono applicare, in aggiunta alle due aliquote ridotte di cui al paragrafo 1 del presente articolo, un'aliquota ridotta inferiore al minimo del 5 % e un'esenzione con diritto a detrazione dell'IVA pagata nella fase precedente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi contemplate da un massimo di sette punti nell'allegato III.

        L'aliquota ridotta inferiore al minimo del 5% e l'esenzione con...

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