-
-
Epigrafe
Direttiva del Consiglio relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (DIRETTIVA IVA) 1...
-
ARTICOLO N.98
-
1. Gli Stati membri possono applicare al massimo due aliquote ridotte.
Le aliquote ridotte sono fissate a una percentuale della base imponibile che non può essere inferiore al 5 % e si applicano unicamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi elencate nell'allegato III.
Gli Stati membri possono applicare le aliquote ridotte alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi contemplate in un massimo di 24 punti nell'allegato III.
2. Gli Stati membri possono applicare, in aggiunta alle due aliquote ridotte di cui al paragrafo 1 del presente articolo, un'aliquota ridotta inferiore al minimo del 5 % e un'esenzione con diritto a detrazione dell'IVA pagata nella fase precedente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi contemplate da un massimo di sette punti nell'allegato III.
L'aliquota ridotta inferiore al minimo del 5% e l'esenzione con...
-