• Epigrafe

        Direttiva del Consiglio relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (DIRETTIVA IVA) 1...


      • ARTICOLO N.58

      • 1. Il luogo delle prestazioni dei seguenti servizi a persone che non sono soggetti passivi è il luogo in cui la persona è stabilita oppure ha l'indirizzo permanente o la residenza abituale: 

        a) servizi di telecomunicazione;

        b) servizi di teleradiodiffusione;

        c) servizi forniti per via elettronica, in particolare quelli di cui all'allegato II.

        Il solo fatto che un prestatore di servizi e il suo destinatario comunichino per posta elettronica non implica che il servizio reso sia un servizio elettronico.

        [2. Il paragrafo 1 non si applica se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

        a) il prestatore è stabilito o, in mancanza di un luogo di stabilimento, ha l'indirizzo permanente o la residenza abituale in un solo Stato membro; e

        b) i servizi sono prestati a persone che non sono soggetti passivi e...

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