• Epigrafe

        Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la...


      • ARTICOLO N.4

        Relazioni finanziarie annuali

      • 1. L'emittente pubblica la sua relazione finanziaria annuale entro quattro mesi dopo la fine di ciascun esercizio finanziario e assicura che resti a disposizione del pubblico per almeno dieci anni1.

        2. La relazione finanziaria annuale comprende:

        a) il bilancio sottoposto a revisione;

        b) la relazione sulla gestione; e

        c) attestazioni delle persone responsabili presso l'emittente, i cui nomi e le cui funzioni sono chiaramente indicati, attestanti che, a quanto loro consta, il bilancio redatto in conformità della serie di principi contabili applicabile fornisce un quadro fedele delle attività e passività, della situazione patrimoniale, degli utili o delle perdite dell'emittente e dell'insieme delle...

      Contenuto riservato agli abbonati
      Fai LOGIN o ABBONATI per accedere al contenuto completo

      Articoli d'autore (visualizza tutto)

      Dottrina (visualizza tutto)