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Vigente dal :
- 28-12-2011
- 01-01-2008
- 31-10-2007
- 06-02-2003
- Testo G.U.
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Epigrafe
Decreto del Presidente della Repubblica 2001 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità. (Testo A) (T.U. ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA')1234.[1] Il termine di entrata in vigore del presente decreto è, da ultimo, prorogato al 30 giugno 2003, dall'art. 3, d.l. 20 giugno 2002, n. 122, conv., con modificazioni, in l. 1° agosto 2002, n. 185.
[2] A norma dell'articolo 36-ter, comma 11, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, i termini previsti dal presente Testo unico, sono ridotti alla metà, ad eccezione del termine di cinque anni del vincolo preordinato all'esproprio, di cui all'articolo 9; e dei termini previsti dall'articolo 11, comma 2, dall'articolo 13, comma 5, dall'articolo 14, comma 3, lettera a), dall'articolo 20, commi 1, 8, 10 e 14, dall'articolo 22, commi 3 e 5, dall'articolo 22-bis, comma 4, dall'articolo 23, comma 5, dall'articolo 24, dall'articolo 25, comma 4, dall'articolo 26, comma 10, dall'articolo 27, comma 2, dall'articolo 42-bis, commi 4 e 7, dall'articolo 46 e dall'articolo 48, comma 3, del medesimo testo unico. Successivamente, a norma dell'articolo 2, comma 2-quinques, del D.L. 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni dalla Legge 27 febbraio 2017 n. 18, come modificato dall'articolo 18-bis, comma 1, del D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla Legge 29 dicembre 2021, n. 233, nei procedimenti espropriativi avviati dal Commissario unico, i termini legislativi previsti dal presente decreto sono ridotti alla metà.
[3] A norma dell'articolo 14, comma 6, del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla Legge 21 aprile 2023, n. 41, i termini previsti dal presente decreto, sono ridotti alla metà, ad eccezione del termine di cinque anni del vincolo preordinato all'esproprio, di cui all'articolo 9 del citato testo unico, e dei termini previsti dall'articolo 11, comma 2, dall'articolo 13, comma 5, dall'articolo 14, comma 3, lettera a), dall'articolo 20, commi 1, 8, 10 e 14, dall'articolo 22, commi 3 e 5, dall'articolo 22-bis, comma 4, dall'articolo 23, comma 5, dall'articolo 24, dall'articolo 25, comma 4, dall'articolo 26, comma 10, dall'articolo 27, comma 2, dall'articolo 42-bis, commi 4 e 7, dall'articolo 46 e dall'articolo 48, comma 3, del medesimo testo unico.
[4] Per la deroga al presente decreto, vedi l'articolo 6, comma 15, del D.P.C.M. 13 novembre 2023.
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ARTICOLO N.37
(L) Determinazione dell'indennità nel caso di esproprio di un'area edificabile
Vigente dal 28/12/2011
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1. L'indennità di espropriazione di un'area edificabile è determinata nella misura pari al valore venale del bene. Quando l'espropriazione è finalizzata ad attuare interventi di riforma economico-sociale, l'indennità è ridotta del venticinque per cento 1(L) .
2. Nei casi in cui è stato concluso l'accordo di cessione, o quando esso non è stato concluso per fatto non imputabile all'espropriato ovvero perché a questi è stata offerta un'indennità provvisoria che, attualizzata, risulta inferiore agli otto decimi di quella determinata in via definitiva, l'indennità è aumentata del dieci per cento (L) 2.
3. Ai soli fini dell'applicabilità delle disposizioni della presente sezione, si considerano...