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Epigrafe
Decreto del Presidente della Repubblica 1997 - Regolamento recante norme per la semplificazione delle annotazioni da apporre sulla documentazione relativa agli acquisti di carburanti per autotrazione 12.[1] Il d.lg. 11 febbraio 1998, n. 32, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 4, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59, ha stabilito che l'autorizzazione per l'installazione e per l'esercizio di nuovi impianti a uso privato per la distribuzione di carburanti a uso esclusivo di imprese produttive e di servizi, è rilasciata dal comune alle medesime condizioni e nel rispetto della medesima disciplina applicabile per gli impianti di distribuzione. Gli impianti regolarmente in esercizio devono essere conformati entro il 31 dicembre 1998.
[2] Regolamento abrogato dall'articolo 1, comma 926, lettera b) della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, tale disposizione si applica a decorrere dal 1° luglio 2017, come disposto dall'articolo 1, comma 927, della Legge 205/2017.
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ARTICOLO N.2
Caratteristiche della scheda carburante.
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1. Per ciascun veicolo a motore utilizzato nell'esercizio dell'attività d'impresa, dell'arte e della professione, è istituita una scheda mensile o trimestrale contenente, oltre agli estremi di individuazione del veicolo, la ditta, la denominazione o ragione sociale, ovvero il cognome e il nome, il domicilio fiscale ed il numero di partita IVA del soggetto d'imposta che acquista il carburante, nonché, per i soggetti domiciliati all'estero, l'ubicazione della stabile organizzazione in Italia. Nell'ipotesi di cui all'articolo 17, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, la scheda contiene gli estremi di individuazione del veicolo ed i dati identificativi del soggetto residente all'estero e del rappresentante residente nel territorio dello Stato.
2. I dati di cui al comma 1 possono essere indicati anche a mezzo di apposito timbro ...
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