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Epigrafe
Decreto del Presidente della Repubblica 1997 - Regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette (1) .(1) Vedi l'articolo 1, comma 516 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
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ARTICOLO N.3
Durata dell'opzione.
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1. L'opzione di cui all'articolo 1 vincola il contribuente alla sua concreta applicazione almeno per un triennio, e per un anno nel caso di regimi contabili. Restano salvi termini più ampi previsti da altre disposizioni normative concernenti la determinazione dell'imposta. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime prescelto l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.
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