• Epigrafe

        Decreto del Presidente della Repubblica 1997 - Regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette (1) .

        (1) Vedi l'articolo 1, comma 516 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.


      • ARTICOLO N.2

        Obbligo di comunicazione.

      • 1. Il contribuente è obbligato a comunicare l'opzione di cui all'articolo I nella prima dichiarazione annuale IVA da presentare successivamente alla scelta operata.

        2. Nel caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale, la scelta è comunicata con le stesse modalità ed i termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi utilizzando la specifica modulistica relativa alla dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto. (1)

        3. Resta ferma la validità dell'opzione anche nelle ipotesi di omessa, tardiva o irregolare comunicazione, sanzionabili secondo le vigenti disposizioni.

        (1) Comma sostituito dall'art. 4, d.p.r. 5 ottobre 2001, n. 404.

      Contenuto riservato agli abbonati
      Fai LOGIN o ABBONATI per accedere al contenuto completo

      Giurisprudenza Correlata (visualizza tutto)

      Prassi correlata (visualizza tutto)

      Dottrina (visualizza tutto)