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Vigente dal :
- 01-01-2006
- 01-01-2000
- Testo G.U.
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Epigrafe
Decreto del Presidente della Repubblica 1986 - Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro (IMPOSTA DI REGISTRO) 12 (A).--------------------------
(A) In riferimento al presente decreto vedi:
Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze 15 maggio 1998, n. 126/E; Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze 9 giugno 1998, n. 143/E; Circolare del del Ministero dell'Economia e delle Finanze 10 settembre 1998, n. 214; Circolare del Ministero delle Finanze 13 gennaio 1999, n. 15; Circolare del Ministero delle Finanze 20 gennaio 1999, n. 21; Circolare del Ministero delle Finanze 12 febbraio 1999, n. 34; Nota del del Ministero delle Finanze 24 aprile 1999, n. 3; Circolare del Ministero delle Finanze 20 marzo 2000, n. 50; Circolare del Ministero delle Finanze 26 maggio 2000, n. 111; Circolare del Ministero delle Finanze 11 luglio 2000, n. 142; Circolare del Ministero delle Finanze 1° marzo 2001, n. 19; Risoluzione del Ministero delle Finanze 4 ottobre 2001 n. 149; Risoluzione del Ministero delle Finanze 28 dicembre 2001, n. 217; Risoluzione del Ministero delle Finanze 1° febbraio 2002, n. 35; Risoluzione del Ministero delle Finanze 20 febbraio 2002, n. 52; Nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze 16 luglio 2002, n. 70572; Risoluzione del Ministero delle Finanze 31 luglio 2002, n. 254; Circolare del Ministero delle Finanze 14 agosto 2002, n. 69; Risoluzione del Ministero delle Finanze 31 marzo 2003, n. 77; Risoluzione del Ministero dell'Economia e Finanze 5 giugno 2003, n. 126/E; Risoluzione del Ministero dell'Economia e Finanze 21 luglio 2003, n. 154/E; Risoluzione del Ministero dell'Economia e Finanze 6 ottobre 2003, n. 192/E; Risoluzione del Ministero dell'Economia e Finanze 1 marzo 2004, n. 22/E; Risoluzione del Ministero dell'Economia e Finanze 16 marzo 2004, n. 44/E; Risoluzione del Ministero dell'Economia e Finanze 3 maggio 2004, n. 66/E; Risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze 25 febbraio 2005, n. 25; Risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze 7 aprile 2005, n. 43; Risoluzione del Ministero dell'Economia e Finanze 16 febbraio 2006, n. 32/E; Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2006, n. 11/E; Risoluzione del Ministero dell'Economia e Finanze 31 ottobre 2006, n. 119/E; Risoluzione del Ministero dell'Economia e Finanze 7 novembre 2006, n. 122/E; Risoluzione del Ministero dell'Economia e Finanze 27 novembre 2006, n. 134/E; Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze 07 ottobre 2011, n. 44/E; Risoluzione Ministero dell'Economia e delle Finanze 26 marzo 2012 n. 27/E; Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze 21 giugno 2012 n. 27/E; Risoluzione Agenzia delle Entrate 17 ottobre 2012 n. 95/E; Circolare Agenzia delle Entrate 29 maggio 2013, n. 18/E; Risoluzione Agenzia delle Entrate 11 dicembre 2013, n. 90/E; Risoluzione Agenzia delle Entrate 14 giugno 2023, n. 26/E.
- In riferimento alle Agevolazione 'prima casa' vedi: Risposta Agenzia delle Entrate 11/09/2020 n. 345.
[1] Per la semplificazione in materia di adempimenti connessi agli uffici del registro vedi il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 463.
[2] A norma dell'articolo 26, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 il riferimento a soprattasse e o a pene pecuniarie, nonché ad ogni altra sanzione amministrativa, ancorché diversamente denominata, contenuto nel presente provvedimento, è sostituito con il riferimento alla sanzione pecuniaria di uguale importo; i riferimenti eventualmente contenuti nelle singole leggi di imposta a disposizioni abrogate si intendono effettuati agli istituti e alle previsioni corrispondenti risultanti dal citato D.Lgs. 472/1997, e, salvo diversa espressa previsione, i procedimenti di irrogazione delle sanzioni disciplinati dal citato D.Lg. 472/1997, si applicano all'irrogazione di tutte le sanzioni tributarie non penali.
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ARTICOLO N.43
Base imponibile (A).
Vigente dal 01/01/2006
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1. La base imponibile, salvo quanto disposto negli articoli seguenti, è costituita:
a) per i contratti a titolo oneroso traslativi o costitutivi di diritti reali dal valore del bene o del diritto alla data dell'atto ovvero, per gli atti sottoposti a condizione sospensiva, ad approvazione o ad omologazione, alla data in cui si producono i relativi effetti traslativi o costitutivi;
b) per le permute, salvo il disposto del comma 2 dell'art. 40, dal valore del bene che dà luogo all'applicazione della maggiore imposta;
c) per i contratti che importano l'assunzione di una obbligazione di fare in corrispettivo della cessione di un bene o dell'assunzione di altra obbligazione di fare, dal valore del bene ceduto o della prestazione che dà luogo all'applicazione della maggiore imposta, salvo il disposto del comma 2 dell'art.40;
d) per le cessioni di contratto, dal...