• Epigrafe

        Decreto del Presidente della Repubblica 1973 - Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette approvato con d.del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7).

        (1) Vedi, ora, il d.p.r. 23 dicembre 1977, n. 954; d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602; d.p.r. 28 febbraio 1988, n. 43; d.m. 28 dicembre 1993, n. 567; d.p.r. 6 febbraio 1996, n. 147; d.lg. 9 luglio 1997, n. 237; d.lg. 9 luglio 1997, n. 241.

        (2) In luogo di Intendente/Intendenza di finanza, leggasi Direzione regionale delle entrate.

        (3) In luogo di Ministro/Ministero del tesoro leggasi Ministro/Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ex art. 2, d.lg. 5 dicembre 1997, n. 430.

        (4) Il riferimento a soprattasse e/o a pene pecuniarie, nonché ad ogni altra sanzione amministrativa, ancorché diversamente denominata, contenuto nel presente provvedimento, è sostituito con il riferimento alla sanzione pecuniaria di uguale importo (art. 26, comma 1, d.lg. 18 dicembre 1997, n. 472). I riferimenti eventualmente contenuti nelle singole leggi di imposta a disposizioni abrogate si intendono effettuati agli istituti e alle previsioni corrispondenti risultanti dal citato d.lg. 472/1997. Salvo diversa espressa previsione, i procedimenti di irrogazione delle sanzioni disciplinati dal citato d.lg. 472/1997, si applicano all'irrogazione di tutte le sanzioni tributarie non penali (art. 26, comma 1, d.lg. 18 dicembre 1997, n. 472).

        (5) A partire dal 1° gennaio 1999 ogni sanzione pecuniaria penale o amministrativa espressa in lire nel presente provvedimento si intende espressa anche in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato CE. A decorrere dal 1° gennaio 2002 ogni sanzione penale o amministrativa espressa in lire nel presente provvedimento è tradotta in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato CE. Se tale operazione di conversione produce un risultato espresso anche in decimali, la cifra è arrotondata eliminando i decimali (art. 51, d.lg. 24 giugno 1998, n. 213).

        (6) Tutti i rinvii al d.p.r. 28 gennaio 1988, n. 43, soppresso dall'art. 68, d.lg. 13 aprile 1999, n. 112, contenuti nel presente provvedimento, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del citato d.lg. 112/1999.

        (7) A decorrere dalla data di nomina del primo governo costituito a seguito delle prime elezioni politiche successive all'entrata in vigore del d.lg. 30 luglio 1999, n. 300, le prefetture sono trasformate in uffici territoriali del governo; il prefetto preposto a tale ufficio nel capoluogo della regione assume anche le funzioni di commissario del governo (art. 11, d.lg. 300/1999, cit.).


      • ARTICOLO N.9

        Conto giudiziale dei versamenti diretti.

      • Nel trimestre successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario o alla cessazione delle funzioni, se avvenga prima, l'esattore rende il conto giudiziale della gestione relativa ai versamenti diretti a norma dell'art. 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato e dell'art. 610 nel relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni. Agli adempimenti previsti dall'art. 618 di detto regolamento provvede la Direzione regionale delle entrate.

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