-
-
Epigrafe
Decreto del Presidente della Repubblica 1973 - Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi (IMPOSTE DIRETTE - ACCERTAMENTO) 1 2 (A).(A) In Riferimento al presente decreto vedi: Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 18/E del 10 maggio 2011; Comunicato Ministero dell'Economia e delle Finanze 26 settembre 2011, n. 159/E; Circolare CNR 25 novembre 2011 n. 45; Comunicato Ministero dell'Economia e delle Finanze 09 gennaio 2012, n. 1/E; Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze 29 febbraio 2012 n. 5/E; Circolare Agenzia delle Entrate 11 luglio 2012, n. 30/E; Circolare Agenzia delle Entrate 03 agosto 2012 n. 33/E; Risoluzione Agenzia delle Entrate 10 agosto 2012 n. 84/E; Risoluzione Agenzia delle Entrate 10 ottobre 2012 n.93/E; Risoluzione Agenzia delle Entrate 07 febbraio 2013 n. 7/E; Circolare Agenzia delle Entrate 29 marzo 2013 n. 7/E; Risoluzione Agenzia delle Entrate 29 marzo 2013 n. 21/E.
[1] Il riferimento a soprattasse e/o a pene pecuniarie, nonché ad ogni altra sanzione amministrativa, ancorché diversamente denominata, contenuto nel presente provvedimento, è sostituito con il riferimento alla sanzione pecuniaria di uguale importo (art. 26, comma 1, D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472). I riferimenti eventualmente contenuti nelle singole leggi di imposta a disposizioni abrogate si intendono effettuati agli istituti e alle previsioni corrispondenti risultanti dal citato D.lgs. 472/1997. Salvo diversa espressa previsione, i procedimenti di irrogazione delle sanzioni disciplinati dal citato D.lgs. 472/1997, si applicano all'irrogazione di tutte le sanzioni tributarie non penali (art. 26, comma 1, D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472).
[2] La Corte costituzionale, con sentenza 7 novembre 2007, n. 366 ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del combinato disposto degli articoli 58, primo comma e secondo periodo del secondo comma, e 60, primo comma, lettere c), e) ed f), del presente decreto, e dell'articolo 26, ultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), nella parte in cui prevede, nel caso di notificazione a cittadino italiano avente all'estero una residenza conoscibile dall'amministrazione finanziaria in base all'iscrizione nell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), che le disposizioni contenute nell'articolo 142 del codice di procedura civile non si applicano.
-
ARTICOLO N.60
Notificazioni.
Vigente dal 22/02/2024
-
La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, con le seguenti modifiche:
a ) la notificazione è eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio [delle imposte] 1;
b ) il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l'atto o l'avviso ovvero indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto;
b-bis) se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e...
-