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Vigente dal :
- 01-01-2016
- 20-03-2001
- Testo G.U.
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Epigrafe
Decreto del Presidente della Repubblica 1973 - Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi (IMPOSTE DIRETTE - ACCERTAMENTO) 1 2 (A).(A) In Riferimento al presente decreto vedi: Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 18/E del 10 maggio 2011; Comunicato Ministero dell'Economia e delle Finanze 26 settembre 2011, n. 159/E; Circolare CNR 25 novembre 2011 n. 45; Comunicato Ministero dell'Economia e delle Finanze 09 gennaio 2012, n. 1/E; Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze 29 febbraio 2012 n. 5/E; Circolare Agenzia delle Entrate 11 luglio 2012, n. 30/E; Circolare Agenzia delle Entrate 03 agosto 2012 n. 33/E; Risoluzione Agenzia delle Entrate 10 agosto 2012 n. 84/E; Risoluzione Agenzia delle Entrate 10 ottobre 2012 n.93/E; Risoluzione Agenzia delle Entrate 07 febbraio 2013 n. 7/E; Circolare Agenzia delle Entrate 29 marzo 2013 n. 7/E; Risoluzione Agenzia delle Entrate 29 marzo 2013 n. 21/E.
[1] Il riferimento a soprattasse e/o a pene pecuniarie, nonché ad ogni altra sanzione amministrativa, ancorché diversamente denominata, contenuto nel presente provvedimento, è sostituito con il riferimento alla sanzione pecuniaria di uguale importo (art. 26, comma 1, D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472). I riferimenti eventualmente contenuti nelle singole leggi di imposta a disposizioni abrogate si intendono effettuati agli istituti e alle previsioni corrispondenti risultanti dal citato D.lgs. 472/1997. Salvo diversa espressa previsione, i procedimenti di irrogazione delle sanzioni disciplinati dal citato D.lgs. 472/1997, si applicano all'irrogazione di tutte le sanzioni tributarie non penali (art. 26, comma 1, D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472).
[2] La Corte costituzionale, con sentenza 7 novembre 2007, n. 366 ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del combinato disposto degli articoli 58, primo comma e secondo periodo del secondo comma, e 60, primo comma, lettere c), e) ed f), del presente decreto, e dell'articolo 26, ultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), nella parte in cui prevede, nel caso di notificazione a cittadino italiano avente all'estero una residenza conoscibile dall'amministrazione finanziaria in base all'iscrizione nell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), che le disposizioni contenute nell'articolo 142 del codice di procedura civile non si applicano.
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ARTICOLO N.42
Avviso di accertamento.
Vigente dal 01/01/2016
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Gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d'ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato.
L'avviso di accertamento deve recare l'indicazione dell'imponibile o degli imponibili accertati, delle aliquote applicate e delle imposte liquidate, al lordo e al netto delle detrazioni, delle ritenute di acconto e dei crediti d'imposta, e deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e in relazione a quanto stabilito dalle disposizioni di cui ai precedenti articoli che sono state applicate con distinto riferimento ai singoli redditi delle varie categorie e con la specifica indicazione dei fatti e delle circostanze che giustificano il ricorso a metodi induttivi o sintetici e delle ragioni del mancato riconoscimento di deduzioni e detrazioni. Se...