• Epigrafe

        Decreto del Presidente della Repubblica 1973 - Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale (T.U. DISPOSIZIONI IN MATERIA DOGANALE - TUD) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7).

        (1) In luogo di Intendente/Intendenza di finanza, leggasi Direttore/Direzione regionale delle entrate.

        (2) Il riferimento a soprattasse e/o a pene pecuniarie, nonché ad ogni altra sanzione amministrativa, ancorché diversamente denominata, contenuto nel presente provvedimento, è sostituito con il riferimento alla sanzione pecuniaria di uguale importo (art. 26, comma 1, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472). I riferimenti eventualmente contenuti nelle singole leggi di imposta a disposizioni abrogate si intendono effettuati agli istituti e alle previsioni corrispondenti risultanti dal citato d.lgs. 472/1997. Salvo diversa espressa previsione, i procedimenti di irrogazione delle sanzioni disciplinati dal citato d.lgs. 472/1997, si applicano all'irrogazione di tutte le sanzioni tributarie non penali (art. 26, comma 1, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472).

        (3) Con d.lgs. 31 marzo 1998, n. 143 sono state dettate norme di riordino del commercio con l'estero in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 4, lettera c), e dell'articolo 11, l. 15 marzo 1997, n. 59.

        (4) A partire dal 1° gennaio 1999 ogni sanzione pecuniaria penale o amministrativa espressa in lire nel presente provvedimento si intende espressa anche in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato CE. A decorrere dal 1° gennaio 2002 ogni sanzione penale o amministrativa espressa in lire nel presente provvedimento è tradotta in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato CE. Se tale operazione di conversione produce un risultato espresso anche in decimali, la cifra è arrotondata eliminando i decimali (art. 51, d.lgs. 24 giugno 1998, n. 213).

        (5) A decorrere dalla data di nomina del primo governo costituito a seguito delle prime elezioni politiche successive all'entrata in vigore del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, le prefetture sono trasformate in uffici territoriali del governo; il prefetto preposto a tale ufficio nel capoluogo della regione assume anche le funzioni di commissario del governo (art. 11, d.lgs. 300/1999, cit.).

        (6) In luogo di Ministro/Ministero per le politiche agricole leggasi Ministro/Ministero delle politiche agricole e forestali, ex d.P.R. 13 settembre 1999.

        (7) In riferimento al presente decreto vedi: Nota Ministero dell'Economia e delle Finanze 4 novembre 2011; Nota Ministero dell'Economia e delle Finanze 01 febbraio 2012 n. 148047.


      • ARTICOLO N.90

        Esonero dall'obbligo di prestare cauzione.

      • L'Amministrazione finanziaria può concedere alle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici ed alle ditte di notoria solvibilità l'esonero dall'obbligo di prestare cauzione per i diritti doganali gravanti sulle merci proprie o di terzi che formano oggetto delle operazioni doganali da esse effettuate. in tutti i casi in cui detto obbligo è previsto.

        La concessione può essere revocata in qualsiasi momento, quando sorgano fondati dubbi sulla solvibilità dell'ente o della ditta: in tal caso l'ente o la ditta deve entro cinque giorni dalla notifica della revoca prestare la prescritta cauzione relativamente alle operazioni in corso.

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