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Vigente dal :
- 01-01-1998
- 31-01-1992
- 30-09-1982
- 28-05-1978
- Testo G.U.
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Epigrafe
Decreto del Presidente della Repubblica 1973 - Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale (T.U. DISPOSIZIONI IN MATERIA DOGANALE - TUD) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7).(1) In luogo di Intendente/Intendenza di finanza, leggasi Direttore/Direzione regionale delle entrate.
(2) Il riferimento a soprattasse e/o a pene pecuniarie, nonché ad ogni altra sanzione amministrativa, ancorché diversamente denominata, contenuto nel presente provvedimento, è sostituito con il riferimento alla sanzione pecuniaria di uguale importo (art. 26, comma 1, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472). I riferimenti eventualmente contenuti nelle singole leggi di imposta a disposizioni abrogate si intendono effettuati agli istituti e alle previsioni corrispondenti risultanti dal citato d.lgs. 472/1997. Salvo diversa espressa previsione, i procedimenti di irrogazione delle sanzioni disciplinati dal citato d.lgs. 472/1997, si applicano all'irrogazione di tutte le sanzioni tributarie non penali (art. 26, comma 1, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472).
(3) Con d.lgs. 31 marzo 1998, n. 143 sono state dettate norme di riordino del commercio con l'estero in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 4, lettera c), e dell'articolo 11, l. 15 marzo 1997, n. 59.
(4) A partire dal 1° gennaio 1999 ogni sanzione pecuniaria penale o amministrativa espressa in lire nel presente provvedimento si intende espressa anche in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato CE. A decorrere dal 1° gennaio 2002 ogni sanzione penale o amministrativa espressa in lire nel presente provvedimento è tradotta in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato CE. Se tale operazione di conversione produce un risultato espresso anche in decimali, la cifra è arrotondata eliminando i decimali (art. 51, d.lgs. 24 giugno 1998, n. 213).
(5) A decorrere dalla data di nomina del primo governo costituito a seguito delle prime elezioni politiche successive all'entrata in vigore del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, le prefetture sono trasformate in uffici territoriali del governo; il prefetto preposto a tale ufficio nel capoluogo della regione assume anche le funzioni di commissario del governo (art. 11, d.lgs. 300/1999, cit.).
(6) In luogo di Ministro/Ministero per le politiche agricole leggasi Ministro/Ministero delle politiche agricole e forestali, ex d.P.R. 13 settembre 1999.
(7) In riferimento al presente decreto vedi: Nota Ministero dell'Economia e delle Finanze 4 novembre 2011; Nota Ministero dell'Economia e delle Finanze 01 febbraio 2012 n. 148047.
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ARTICOLO N.86
Interessi per il ritardato pagamento (1)(A).
Vigente dal 01/01/1998
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Per il ritardato pagamento dei diritti doganali e di tutti gli altri tributi che si riscuotono in dogana si applica un interesse pari al tasso stabilito per il pagamento differito dei diritti doganali, di cui all'art. 79, maggiorato di quattro punti. L'interesse si computa per mesi compiuti a decorrere dalla data in cui il credito è divenuto esigibile (2).
Sui diritti esigibili in dipendenza dell'immissione in consumo di merci temporaneamente importate od esportate l'interesse di cui al comma precedente non si applica relativamente ai periodi per i quali sono dovuti gli interessi previsti dalle particolari disposizioni in materia di temporanee importazioni ed esportazioni.
L'interesse è dovuto indipendentemente dall'applicazione di sopratasse, pene pecuniarie, multe o ammende. L'interesse dovuto e non pagato è riscosso dal contabile doganale con la procedura coattiva prevista per i diritti doganali dall'art....