-
-
Epigrafe
Decreto del Presidente della Repubblica 1972 - Disciplina dell'imposta di bollo (IMPOSTA DI BOLLO) (A) 1.(A) In riferimento al presente decreto vedi: Risoluzione Agenzia delle Entrate 27 febbraio 2013 n. 14/E.
[1] Il riferimento a soprattasse e/o a pene pecuniarie, nonché ad ogni altra sanzione amministrativa, ancorché diversamente denominata, contenuto nel presente provvedimento, è sostituito con il riferimento alla sanzione pecuniaria di uguale importo (art. 26, comma 1, d.lg. 18 dicembre 1997, n. 472). I riferimenti eventualmente contenuti nelle singole leggi di imposta a disposizioni abrogate si intendono effettuati agli istituti e alle previsioni corrispondenti risultanti dal citato d.lg. 472/1997. Salvo diversa espressa previsione, i procedimenti di irrogazione delle sanzioni disciplinati dal citato d.lg. 472/1997, si applicano all'irrogazione di tutte le sanzioni tributarie non penali (art. 26, comma 1, d.lg. 18 dicembre 1997, n. 472).
-
ARTICOLO N.13
Vigente dal 01/01/2023
-
Articolo della Tariffa Indicazione degli atti soggetti ad imposta Imposte Dovute - Fisse Imposte Dovute - Proporzionali Modo di pagamento Note 13 (1) 1. Fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi; ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria: per ogni esemplare ....... (A) 2.500 (2) 1. Marche o bollo a punzone. 1. Per le ricevute e quietanze, contenute in un unico atto e relative a più perci pienti,...
-