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Epigrafe
Decreto del Presidente della Repubblica 1972 - Disciplina dell'imposta di bollo (IMPOSTA DI BOLLO) (A) 1.(A) In riferimento al presente decreto vedi: Risoluzione Agenzia delle Entrate 27 febbraio 2013 n. 14/E.
[1] Il riferimento a soprattasse e/o a pene pecuniarie, nonché ad ogni altra sanzione amministrativa, ancorché diversamente denominata, contenuto nel presente provvedimento, è sostituito con il riferimento alla sanzione pecuniaria di uguale importo (art. 26, comma 1, d.lg. 18 dicembre 1997, n. 472). I riferimenti eventualmente contenuti nelle singole leggi di imposta a disposizioni abrogate si intendono effettuati agli istituti e alle previsioni corrispondenti risultanti dal citato d.lg. 472/1997. Salvo diversa espressa previsione, i procedimenti di irrogazione delle sanzioni disciplinati dal citato d.lg. 472/1997, si applicano all'irrogazione di tutte le sanzioni tributarie non penali (art. 26, comma 1, d.lg. 18 dicembre 1997, n. 472).
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ARTICOLO N.1
Oggetto dell'imposta. (A)
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Sono soggetti alla imposta di bollo gli atti, i documenti e i registri indicati nell'annessa tariffa.
Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli atti legislativi e, se non espressamente previsti nella tariffa, agli atti amministrativi dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e loro consorzi.
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(A) In riferimento all'imposta di bollo sui contratti stipulati attraverso la piattaforma “Consip-Mef acquistinretepa”, di cui al presente articolo, vedi: Risposta Agenzia delle Entrate 10 settembre 2019, n. 370.
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