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Epigrafe
Decreto del Presidente della Repubblica 1972 - Disciplina dell'imposta di bollo (IMPOSTA DI BOLLO) (A) 1.(A) In riferimento al presente decreto vedi: Risoluzione Agenzia delle Entrate 27 febbraio 2013 n. 14/E.
[1] Il riferimento a soprattasse e/o a pene pecuniarie, nonché ad ogni altra sanzione amministrativa, ancorché diversamente denominata, contenuto nel presente provvedimento, è sostituito con il riferimento alla sanzione pecuniaria di uguale importo (art. 26, comma 1, d.lg. 18 dicembre 1997, n. 472). I riferimenti eventualmente contenuti nelle singole leggi di imposta a disposizioni abrogate si intendono effettuati agli istituti e alle previsioni corrispondenti risultanti dal citato d.lg. 472/1997. Salvo diversa espressa previsione, i procedimenti di irrogazione delle sanzioni disciplinati dal citato d.lg. 472/1997, si applicano all'irrogazione di tutte le sanzioni tributarie non penali (art. 26, comma 1, d.lg. 18 dicembre 1997, n. 472).
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ARTICOLO N.9
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Art. 9.
Atti e documenti in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e di assegni familiari, ricevute dei contributi nonché atti e documenti relativi alla liquidazione e al pagamento di indennità e rendite concernenti le assicurazioni stesse anche se dovute in base a leggi straniere.
Domande, certificati, documenti, ricorsi occorrenti per la liquidazione e il pagamento delle pensioni dirette o di reversibilità, degli assegni e delle indennità di liquidazione e di buonuscita o comunque di cessazione del rapporto di lavoro anche se a carico di stranieri.
Domande e relativa documentazione per l'iscrizione nelle liste di collocamento presso gli uffici del lavoro e della massima occupazione (1).
(1) Articolo sostituito dall'articolo 28 del D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955.
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