• Epigrafe

        Direttiva 1977 - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (1) (2).

        (1) Nel testo della presente direttiva i termini "articolo 21, punto 1 ..." sono sostituiti da "articolo 21, paragrafo 1 ..." e i termini "articolo 21, punto 2 ...", o "articolo 21, paragrafo 2 ..." sono sostituiti da "articolo 21, paragrafo 4 ..." a norma dell'articolo 1 della Direttiva del Consiglio n. 65 del 17-10-2000.

        (2) Direttiva abrogata dall'articolo 411 della Direttiva del Consiglio n. 112 del 28-11-2006.


      • ARTICOLO N.19

        Calcolo del provata di deduzione

      • [1. Il provata di deduzione previsto dall'articolo 17, paragrafo 5, primo comma, risulta da una frazione avente:

        - al numeratore l'importo totale della cifra d'affari annua, al netto dell'imposta valore aggiunto, relativo alle operazioni che danno diritto a deduzione ai sensi dell'articolo 17, paragrafi 2 e 3,

        - al denominatore l'importo totale della cifra d'affari annua, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, relativo alle operazioni che figurano al numeratore e a quelle che non danno diritto a deduzione. Gli Stati membri possono includere anche nel denominatore l'importo di sovvenzioni diverse da quelle di cui all'articolo 11 A, paragrafo 1, lettera a).

        Il prorata viene determinato su base annuale, in percentuale e viene arrotondato all'unità superiore.

        2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, per il calcolo del provata di deduzione, non si tiene...

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