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Epigrafe
Direttiva 1977 - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (1) (2).(1) Nel testo della presente direttiva i termini "articolo 21, punto 1 ..." sono sostituiti da "articolo 21, paragrafo 1 ..." e i termini "articolo 21, punto 2 ...", o "articolo 21, paragrafo 2 ..." sono sostituiti da "articolo 21, paragrafo 4 ..." a norma dell'articolo 1 della Direttiva del Consiglio n. 65 del 17-10-2000.
(2) Direttiva abrogata dall'articolo 411 della Direttiva del Consiglio n. 112 del 28-11-2006.
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ARTICOLO N.17
Origine e portata del diritto a deduzione (1) (2)
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[1. Il diritto a deduzione nasce quando l'imposta deducibile diventa esigibile.
2. Nella misura in cui beni e servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta, il soggetto passivo è autorizzato a dedurre dall'imposta di cui è debitore:
a) l'imposta sul valore aggiunto dovuto o assolta per le merci che gli sono o gli saranno fornite e per i servizi che gli sono o gli saranno prestati da un altro soggetto passivo;
b) l'imposta sul valore aggiunto dovuta o assolta per le merci importate;
c) l'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 7, lettera a), e dell'articolo 6, paragrafo 3.
3. Gli Stati membri accordano altresì ad ogni soggetto passivo la deduzione o il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto di cui al paragrafo 2 nella misura in cui i beni e i servizi sono utilizzati ai...
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