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Epigrafe
Direttiva 1977 - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (1) (2).(1) Nel testo della presente direttiva i termini "articolo 21, punto 1 ..." sono sostituiti da "articolo 21, paragrafo 1 ..." e i termini "articolo 21, punto 2 ...", o "articolo 21, paragrafo 2 ..." sono sostituiti da "articolo 21, paragrafo 4 ..." a norma dell'articolo 1 della Direttiva del Consiglio n. 65 del 17-10-2000.
(2) Direttiva abrogata dall'articolo 411 della Direttiva del Consiglio n. 112 del 28-11-2006.
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ARTICOLO N.9
Prestazioni di servizi
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[1. Si considera luogo di una prestazione di servizi il luogo in cui il prestatore ha fissato la sede della propria attività economica o ha costituito un centro di attività stabile, a partire dal quale la prestazione di servizi viene resa o, in mancanza di tale sede o di tale centro di attività stabile, il luogo del suo domicilio o della sua residenza abituale.
2. Tuttavia:
a) il luogo delle prestazioni di servizi relative a un bene immobile, incluse le prestazioni di agente immobiliare e di perito, nonché le prestazioni tendenti a preparare o a coordinare l'esecuzione di lavori immobiliari come, ad esempio, le prestazioni fornite dagli architetti e dagli uffici di sorveglianza, è quello dove il bene è situato;
b) il luogo delle prestazioni di trasporto è quello dove avviene il trasporto in funzione delle distanze percorse;
c) il luogo delle prestazioni di...
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