• Epigrafe

        Direttiva 1977 - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (1) (2).

        (1) Nel testo della presente direttiva i termini "articolo 21, punto 1 ..." sono sostituiti da "articolo 21, paragrafo 1 ..." e i termini "articolo 21, punto 2 ...", o "articolo 21, paragrafo 2 ..." sono sostituiti da "articolo 21, paragrafo 4 ..." a norma dell'articolo 1 della Direttiva del Consiglio n. 65 del 17-10-2000.

        (2) Direttiva abrogata dall'articolo 411 della Direttiva del Consiglio n. 112 del 28-11-2006.


      • ARTICOLO N.9

        Prestazioni di servizi

      • [1. Si considera luogo di una prestazione di servizi il luogo in cui il prestatore ha fissato la sede della propria attività economica o ha costituito un centro di attività stabile, a partire dal quale la prestazione di servizi viene resa o, in mancanza di tale sede o di tale centro di attività stabile, il luogo del suo domicilio o della sua residenza abituale.

        2. Tuttavia:

        a) il luogo delle prestazioni di servizi relative a un bene immobile, incluse le prestazioni di agente immobiliare e di perito, nonché le prestazioni tendenti a preparare o a coordinare l'esecuzione di lavori immobiliari come, ad esempio, le prestazioni fornite dagli architetti e dagli uffici di sorveglianza, è quello dove il bene è situato;

        b) il luogo delle prestazioni di trasporto è quello dove avviene il trasporto in funzione delle distanze percorse;

        c) il luogo delle prestazioni di...

      Contenuto riservato agli abbonati
      Fai LOGIN o ABBONATI per accedere al contenuto completo

      Giurisprudenza Correlata (visualizza tutto)

      Articoli d'autore (visualizza tutto)

      Prassi correlata (visualizza tutto)

      Dottrina (visualizza tutto)