-
-
Epigrafe
Direttiva 1977 - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (1) (2).(1) Nel testo della presente direttiva i termini "articolo 21, punto 1 ..." sono sostituiti da "articolo 21, paragrafo 1 ..." e i termini "articolo 21, punto 2 ...", o "articolo 21, paragrafo 2 ..." sono sostituiti da "articolo 21, paragrafo 4 ..." a norma dell'articolo 1 della Direttiva del Consiglio n. 65 del 17-10-2000.
(2) Direttiva abrogata dall'articolo 411 della Direttiva del Consiglio n. 112 del 28-11-2006.
-
ARTICOLO N.2
-
[Sono soggette all'imposta sul valore aggiunto:
1. le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, effettuate a titolo oneroso all'interno del paese da un soggetto passivo che agisce in quanto tale;
2. le importazioni di beni.] (1)
(1) Direttiva abrogata dall'articolo 411 della Direttiva del Consiglio n. 112 del 28-11-2006.
-