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Epigrafe
Direttiva del Consiglio concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali.
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ARTICOLO N.5
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ARTICOLO 5
1. L'imposta è liquidata:
a) nel caso della costituzione di una società di capitali, dell'aumento del suo capitale sociale o dell'aumento del patrimonio sociale di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), c) e d):
sul valore reale dei beni di qualsiasi natura conferiti o da conferire dai soci, previa deduzione delle obbligazioni assunte e degli oneri sopportati dalla società a causa di ciascun conferimento;
gli Stati membri hanno la facoltà di riscuotere l'imposta soltanto man mano che i conferimenti sono effettuati.
b) nel caso della trasformazione in società di capitali o del trasferimento della sede della direzione effettiva o della sede statutaria di una società di capitali, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), e), f), g) e h):
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