• Epigrafe

        Direttiva del Consiglio concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali.


      • ARTICOLO N.5

      • ARTICOLO 5

        1. L'imposta è liquidata:

        a) nel caso della costituzione di una società di capitali, dell'aumento del suo capitale sociale o dell'aumento del patrimonio sociale di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), c) e d):

        sul valore reale dei beni di qualsiasi natura conferiti o da conferire dai soci, previa deduzione delle obbligazioni assunte e degli oneri sopportati dalla società a causa di ciascun conferimento;

        gli Stati membri hanno la facoltà di riscuotere l'imposta soltanto man mano che i conferimenti sono effettuati.

        b) nel caso della trasformazione in società di capitali o del trasferimento della sede della direzione effettiva o della sede statutaria di una società di capitali, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), e), f), g) e h):

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