• Epigrafe

        Decreto ministeriale 2009 - Regolamento concernente il sistema informatizzato di controllo in tempo reale del processo di gestione della produzione, detenzione e movimentazione dei prodotti di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (1).

        (1) In riferimento al presente decreto vedi: Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze 13 giugno 2012 n. 12/D.


      • ARTICOLO N.1

        Definizione del regime

      • Art. 1

        1. Nelle raffinerie, negli stabilimenti di produzione e negli impianti petrolchimici, nei quali i prodotti energetici sono utilizzati in combinazione come combustibile per riscaldamento e nelle operazioni rientranti fra i «trattamenti definiti» previsti dalla nota complementare 4 del capitolo 27 della nomenclatura combinata, i dati necessari per la determinazione quantitativa e qualitativa dei prodotti sono rilevati direttamente dal depositario autorizzato, qualora disponga di un idoneo sistema informatizzato di controllo dei dati medesimi, che consenta la connessione al sistema stesso da parte dell' Agenzia delle dogane in modo autonomo e diretto.

        2. E' ritenuto idoneo un sistema informatizzato di controllo in grado di:

        a) rilevare in modo automatico a distanza,...

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