• Epigrafe

        Decreto ministeriale 2009 - Modifiche al regime IVA della cessione dei documenti di viaggio relativi ai trasporti urbani di persone e dei documenti di sosta relativi ai parcheggi veicolari, ai sensi dell'articolo 31-bis del decreto-legge n. 185 del 2008.


      • ARTICOLO N.1

        Applicazione dell'imposta sul valore aggiunto alla vendita di documenti di viaggio o di sosta

      • Art. 1.

        1. L'imposta sul valore aggiunto dovuta per la vendita di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone o di documenti di sosta relativi ai parcheggi veicolari e' assolta dall'esercente l'attivita' di trasporto ovvero l'attivita' di gestione dell'autoparcheggio, di seguito denominato «l'esercente», secondo le disposizioni del presente decreto.

        2. In relazione alle operazioni di vendita, nei documenti eventualmente rilasciati, l'imposta non e' indicata separatamente dal corrispettivo della prestazione, salvo che per quelle effettuate dall'esercente direttamente nei confronti di soggetti esercenti attivita' d'impresa, arti o professioni utilizzatori del servizio. In tal caso la fattura e' emessa dall'esercente entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta.

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