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Epigrafe
Decreto ministeriale 1974 - Modalità applicative dell'imposta sul valore aggiunto per le operazioni effettuate dagli esercenti arti e professioni.
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ARTICOLO N.3
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Art. 3.
Per le somme ricevute in deposito, globalmente ed indistintamente, sia a titolo di corrispettivo che a titolo di spese da sostenere in norme e per conto dei clienti, gli esercenti la professione notarile, quella forense, nonchè quella di commercialista, devono emettere la fattura, relativamente al pagamento dei corrispettivi, entro sessanta giorni dalla data di costituzione del deposto ed entro lo stesso termine deve essere emessa la bolletta dai professionisti che intendono avvalersi della procedura prevista dal precedente art. 1; il medesimo termine deve essere osservato per la registrazione dei corrispettivi a norma dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
I soggetti di cui al comma precedente devono annotare giornalmente l'ammontare delle somme ricevute in deposito, distinto per ciascuna...
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