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Epigrafe
Decreto Legge 1995 - LEGGE 23 febbraio 1995, n. 41 (in Gazz. Uff., 23 febbraio, n. 45). - Decreto convertito con modificazioni in legge 22 marzo 1995, n. 85. - Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse1.[1] A partire dal 1° gennaio 1999 ogni sanzione pecuniaria penale o amministrativa espressa in lire nel presente provvedimento si intende espressa anche in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato CE. A decorrere dal 1° gennaio 2002 ogni sanzione penale o amministrativa espressa in lire nel presente provvedimento è tradotta in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato CE. Se tale operazione di conversione produce un risultato espresso anche in decimali, la cifra è arrotondata eliminando i decimali (articolo 51 del D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213).
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ARTICOLO N.36
Base imponibile.
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1. Per il commercio di beni mobili usati, suscettibili di reimpiego nello stato originario o previa riparazione, nonchè degli oggetti d'arte, degli oggetti d'antiquariato e da collezione, indicati nella tabella allegata al presente decreto, acquistati presso privati nel territorio dello Stato o in quello di altro Stato membro dell'Unione europea, l'imposta relativa alla rivendita è commisurata alla differenza tra il prezzo dovuto dal cessionario del bene e quello relativo all'acquisto, aumentato delle spese di riparazione e di quelle accessorie. Si considerano acquistati da privati anche i beni per i quali il cedente non ha potuto detrarre l'imposta afferente l'acquisto o l'importazione, nonchè i beni ceduti da soggetto passivo d'imposta comunitario in regime di franchigia nel proprio Stato membro e i beni ceduti da soggetto passivo d'imposta che abbia assoggettato l'operazione al regime del presente comma ...
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