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Epigrafe
Decreto legislativo 2007 - Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione. (ANTIRICICLAGGIO) (A)1(A) In riferimento al presente decreto vedi: Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze 16 gennaio 2012 n. 2.
[1] A norma dell'articolo 9, comma 7, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, gli allegati tecnici a norme contenute nel presente decreto, abrogate o sostituite per effetto del D.Lgs. 90/2017 medesimo, sono abrogate.
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1. E' vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, e' complessivamente pari o superiore a 3.000 euro. Il trasferimento superiore al predetto limite, quale che ne sia la causa o il titolo, e' vietato anche quando e' effettuato con piu' pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati e puo' essere eseguito esclusivamente per il tramite di banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, questi ultimi quando prestano servizi di pagamento diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11. Il trasferimento effettuato per il tramite degli intermediari bancari e finanziari avviene mediante disposizione accettata per...
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