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Epigrafe
Decreto legislativo 2005 - Disciplina delle forme pensionistiche complementari (FONDI PENSIONE) (A).(A) In riferimento al presente decreto vedi: Risoluzione Agenzia delle Entrate 27 dicembre 2011 n. 131/E.
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ARTICOLO N.10
Misure compensative per le imprese (A)
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Art. 10.
1. Dal reddito d’impresa è deducibile un importo pari al 4 per cento dell’ammontare del TFR annualmente destinato a forme pensionistiche complementari e al Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile; per le imprese con meno di 50 addetti tale importo è elevato al 6 per cento (1).
2. Il datore di lavoro è esonerato dal versamento del contributo al Fondo di garanzia previsto dall’articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e successive modificazioni, nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile (2).
3. Un’ulteriore compensazione dei costi per le imprese, conseguenti al...
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