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Epigrafe
Decreto legislativo 2005 - Codice delle assicurazioni private. (CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE)1[1] A norma dell'articolo 1, comma 213, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74, al presente decreto , le parole: «ISVAP», «Ministro delle attivita' produttive» e «Ministero delle attivita' produttive», ovunque presenti e non diversamente previsto dal citato articolo 1, sono sostituite, rispettivamente, da: «IVASS» fatta eccezione per la lettera dd) del comma 1 dell'articolo 1, «Ministro dello sviluppo economico» e «Ministero dello sviluppo economico».
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1. Il contraente o, se persona diversa, il proprietario ovvero l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o il locatario in caso di locazione finanziaria hanno diritto di esigere in qualunque momento, entro quindici giorni dalla richiesta, l'attestazione sullo stato del rischio relativo ad almeno gli ultimi cinque anni del contratto di assicurazione obbligatoria relativo ai veicoli a motore, oppure dell'assenza di sinistri. Le imprese di assicurazione non trattano i contraenti in maniera discriminatoria, né maggiorano i premi in ragione della loro nazionalità o unicamente sulla base del loro precedente Stato membro di residenza. Le imprese di assicurazione trattano le attestazioni emesse in altri Stati membri alla pari di quelle emesse da un'impresa di assicurazione avente sede nel territorio della Repubblica, anche in relazione all'applicazione di...
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