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Vigente dal :
- 01-07-2018
- 29-08-2017
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Epigrafe
Decreto legislativo 2005 - Codice delle assicurazioni private. (CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE)1[1] A norma dell'articolo 1, comma 213, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74, al presente decreto , le parole: «ISVAP», «Ministro delle attivita' produttive» e «Ministero delle attivita' produttive», ovunque presenti e non diversamente previsto dal citato articolo 1, sono sostituite, rispettivamente, da: «IVASS» fatta eccezione per la lettera dd) del comma 1 dell'articolo 1, «Ministro dello sviluppo economico» e «Ministero dello sviluppo economico».
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1. In presenza di almeno una delle seguenti condizioni, da verificare in precedenza o contestualmente alla stipulazione del contratto o dei suoi rinnovi, le imprese di assicurazione praticano uno sconto determinato dall'impresa nei limiti stabiliti dal comma 2:
a) nel caso in cui, su proposta dell'impresa di assicurazione, i soggetti che presentano proposte per l'assicurazione obbligatoria accettano di sottoporre il veicolo a ispezione da eseguire a spese dell'impresa di assicurazione;
b) nel caso in cui vengono installati, su proposta dell'impresa di assicurazione, o sono gia' presenti e portabili meccanismi elettronici che registrano l'attivita' del veicolo, denominati "scatola nera" o equivalenti, ovvero ulteriori dispositivi, individuati, per i soli requisiti funzionali minimi necessari a garantire l'utilizzo dei dati raccolti, in particolare, ai fini tariffari e della determinazione della responsabilita' in...