• Epigrafe

        Decreto legislativo 2005 - Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell'articolo 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34. (CODICE DEONTOLOGICO)


      • ARTICOLO N.1

        Oggetto della professione

      • Art. 1

        1. Agli iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, di seguito denominato "Albo", è riconosciuta competenza specifica in economia aziendale e diritto d'impresa e, comunque, nelle materie economiche, finanziarie, tributarie, societarie e amministrative.

        2. In particolare, formano oggetto della professione le seguenti attività:

        a) l'amministrazione e la liquidazione di aziende, di patrimoni e di singoli beni;

        b) le perizie e le consulenze tecniche;

        c) le ispezioni e le revisioni amministrative;

        d) la verificazione e ogni altra indagine in merito alla attendibilità di bilanci, di conti, di scritture e di ogni altro documento contabile delle imprese ed enti pubblici e privati;

        e) i regolamenti e le liquidazioni di avarie;

        f)...

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