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Epigrafe
Decreto legislativo 2005 - Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, a norma della legge 2 agosto 2004, n. 210.
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ARTICOLO N.8
Obbligo di cancellazione o frazionamento dell'ipoteca antecedente alla compravendita
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1. Il notaio non può procedere alla stipula dell'atto di compravendita se, anteriormente o contestualmente alla stipula, non si sia proceduto alla suddivisione del finanziamento in quote o al perfezionamento di un titolo per la cancellazione o frazionamento dell'ipoteca a garanzia o del pignoramento gravante sull'immobile 1.
[1] Per l'operatività del divieto previsto dal presente articolo, vedi l'articolo 23, comma 4, del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla Legge 11 novembre 2014 n. 164.
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