• Epigrafe

        Decreto legislativo 2005 - Esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali.


      • ARTICOLO N.4

        Bilancio di esercizio

        Vigente dal 01/03/2017

      • Art. 4.

        1. Le società di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 2 redigono il bilancio di esercizio in conformità ai principi contabili internazionali, a partire dall'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2006.

        2. Le società di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 2 hanno la facoltà di redigere il bilancio di esercizio in conformità ai principi contabili internazionali, per l'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2005.

        3. Le società di cui alla lettera d) dell'articolo 2, che emettono strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati di qualsiasi Stato membro dell'Unione europea e che non redigono il bilancio consolidato, redigono il bilancio di esercizio in conformità ai principi contabili internazionali, a partire dall'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2006.

        ...

      Contenuto riservato agli abbonati
      Fai LOGIN o ABBONATI per accedere al contenuto completo

      Articoli d'autore (visualizza tutto)

      Prassi correlata (visualizza tutto)

      Dottrina (visualizza tutto)