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Vigente dal :
- 06-07-2011
- 01-02-2011
- 20-03-2001
- 01-04-1998
- Testo G.U.
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Epigrafe
Decreto legislativo 1997 - Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 1. (A)--------------
(A) In riferimento all' IVA - Omessa fatturazione ed omessa presentazione della dichiarazione - Sanzioni applicabili e relativo ravvedimento operoso - vedi: Risposta Agenzia delle Entrate 20 ottobre 2023, n. 450.
[1] Vedi il D.M. 11 giugno 1998 e il D.M. 27 gennaio 2005, n. 54.
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ARTICOLO N.16
Procedimento di irrogazione delle sanzioni.
Vigente dal 06/07/2011
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1. La sanzione amministrativa e le sanzioni accessorie sono irrogate dall'ufficio o dall'ente competenti all'accertamento del tributo cui le violazioni si riferiscono.
2. L'ufficio o l'ente notifica atto di contestazione con indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri che ritiene di seguire per la determinazione delle sanzioni e della loro entità nonche' dei minimi edittali previsti dalla legge per le singole violazioni. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto ne' ricevuto dal trasgressore, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale 1.
3. Entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, il trasgressore e i...