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Epigrafe
Decreto legislativo 1997 - Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 1. (A)--------------
(A) In riferimento all' IVA - Omessa fatturazione ed omessa presentazione della dichiarazione - Sanzioni applicabili e relativo ravvedimento operoso - vedi: Risposta Agenzia delle Entrate 20 ottobre 2023, n. 450.
[1] Vedi il D.M. 11 giugno 1998 e il D.M. 27 gennaio 2005, n. 54.
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ARTICOLO N.14
Cessione di azienda.
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1. Il cessionario è responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell'azienda o del ramo d'azienda, per il pagamento dell'imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore.
2. L'obbligazione del cessionario è limitata al debito risultante, alla data del trasferimento, dagli atti degli uffici dell'amministrazione finanziaria e degli enti preposti all'accertamento dei tributi di loro competenza.
3. Gli uffici e gli enti indicati nel comma 2 sono tenuti a rilasciare, su richiesta dell'interessato, un certificato sull'esistenza di contestazioni in corso e di quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti. Il certificato, se...
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