• Epigrafe

        Decreto legislativo 1997 - Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662  1. (A)

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        (A) In riferimento all' IVA - Omessa fatturazione ed omessa presentazione della dichiarazione - Sanzioni applicabili e relativo ravvedimento operoso - vedi: Risposta Agenzia delle Entrate 20 ottobre 2023, n. 450.


      • ARTICOLO N.12

        Concorso di violazioni e continuazione 1.

        Vigente dal 01/01/2016

      • 1. È punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio, chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi diversi ovvero commette, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni formali della medesima disposizione.

        2. Alla stessa sanzione soggiace chi, anche in tempi diversi, commette più violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo.

        3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, se le violazioni rilevano ai fini di più tributi, si considera quale sanzione base cui riferire l'aumento, quella più grave aumentata di un quinto.

        4. Le previsioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano separatamente rispetto ai tributi erariali e ai tributi di ciascun altro ente impositore e, tra i...

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