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Vigente dal :
- 20-03-2001
- 01-04-1998
- Testo G.U.
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Epigrafe
Decreto legislativo 1997 - Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 1. (A)--------------
(A) In riferimento all' IVA - Omessa fatturazione ed omessa presentazione della dichiarazione - Sanzioni applicabili e relativo ravvedimento operoso - vedi: Risposta Agenzia delle Entrate 20 ottobre 2023, n. 450.
[1] Vedi il D.M. 11 giugno 1998 e il D.M. 27 gennaio 2005, n. 54.
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ARTICOLO N.6
Cause di non punibilità (A).
Vigente dal 20/03/2001
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1. Se la violazione è conseguenza di errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da colpa. Le rilevazioni eseguite nel rispetto della continuità dei valori di bilancio e secondo corretti criteri contabili e le valutazioni eseguite secondo corretti criteri di stima non danno luogo a violazioni conseguenti a valutazioni estimative, ancorché relative alle operazioni disciplinate dal decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, se differiscono da quelle accertate in misura non eccedente il cinque per cento1.
2. Non è punibile l'autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, nonché da indeterminatezza delle richieste di informazioni o dei modelli per la dichiarazione...