-
-
Epigrafe
Decreto legislativo 1997 - Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione del tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q) , della legge 23 dicembre 1996, n. 662 12 (A).---------------
(A) In riferimento al presente decreto vedi: Comunicato Ministero dell'Economia e delle Finanze 02 dicembre 2011 n. 201/E; Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze 16 marzo 2012 n. 8/E; Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze 20 marzo 2012 n. 10/E; Circolare Agenzia delle Entrate 03 agosto 2012 n. 33/E; Circolare Agenzia delle Entrate 06 agosto 2012 n. 34/E, Risposta Agenzia delle Entrate 20 ottobre 2023, n. 450.
[1] Le sanzioni previste dal presente decreto non si applicano alle violazioni alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 5, d.lg. 28 settembre 1998, n. 360, commesse dai sostituti di imposta prima della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (art. 28, l. 21 novembre 2000, n. 342).
[2] A norma dell'articolo 1, comma 114, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nel caso di infedele indicazione da parte dei contribuenti minimi dei requisiti per l'applicazione del regime fiscale agevolato le misure delle sanzioni minime e massime stabilite dal presente decreto, sono aumentate del 10 per cento se il maggior reddito accertato supera del 10 per cento quello dichiarato.
-
ARTICOLO N.8
Violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni.
Vigente dal 01/01/2023
-
1. Fuori dei casi previsti negli articoli 1, 2 e 5, se la dichiarazione dei redditi, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive o dell'imposta sul valore aggiunto [compresa quella periodica] non è redatta in conformità al modello approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate ovvero in essa sono omessi o non sono indicati in maniera esatta e completa dati rilevanti per l'individuazione del contribuente e, se diverso da persona fisica, del suo rappresentante, nonché per la determinazione del tributo, oppure non è indicato in maniera esatta e completa ogni altro elemento prescritto per il compimento dei controlli, si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000. La medesima sanzione si applica alle violazioni relative al contenuto della dichiarazione prevista dagli articoli 70.1, comma 2, 74-quinquies, comma 6, e 74-sexies.1, comma 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Si applica la...
-