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Epigrafe
Decreto legislativo 1997 - Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione del tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q) , della legge 23 dicembre 1996, n. 662 12 (A).---------------
(A) In riferimento al presente decreto vedi: Comunicato Ministero dell'Economia e delle Finanze 02 dicembre 2011 n. 201/E; Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze 16 marzo 2012 n. 8/E; Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze 20 marzo 2012 n. 10/E; Circolare Agenzia delle Entrate 03 agosto 2012 n. 33/E; Circolare Agenzia delle Entrate 06 agosto 2012 n. 34/E, Risposta Agenzia delle Entrate 20 ottobre 2023, n. 450.
[1] Le sanzioni previste dal presente decreto non si applicano alle violazioni alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 5, d.lg. 28 settembre 1998, n. 360, commesse dai sostituti di imposta prima della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (art. 28, l. 21 novembre 2000, n. 342).
[2] A norma dell'articolo 1, comma 114, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nel caso di infedele indicazione da parte dei contribuenti minimi dei requisiti per l'applicazione del regime fiscale agevolato le misure delle sanzioni minime e massime stabilite dal presente decreto, sono aumentate del 10 per cento se il maggior reddito accertato supera del 10 per cento quello dichiarato.
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ARTICOLO N.6
Violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunta1.
Vigente dal 01/01/2023
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1. Chi viola gli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ovvero all'individuazione di prodotti determinati è punito con la sanzione amministrativa compresa fra il novanta e il centoottanta per cento dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell'esercizio. Alla stessa sanzione, commisurata all'imposta, è soggetto chi indica, nella documentazione o nei registri, una imposta inferiore a quella dovuta. La sanzione è dovuta nella misura da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo 2.
2-bis. Nelle ipotesi di cui all'articolo 2, commi 1, 1-bis e 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, se le violazioni consistono nella mancata o non...
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