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Vigente dal :
- 29-12-2023
- 01-01-2014
- 17-09-2011
- 17-07-2011
- 31-07-2010
- 01-01-2007
- 01-01-2006
- Testo G.U.
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Epigrafe
Decreto legislativo 1997 - Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione del tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q) , della legge 23 dicembre 1996, n. 662 12 (A).---------------
(A) In riferimento al presente decreto vedi: Comunicato Ministero dell'Economia e delle Finanze 02 dicembre 2011 n. 201/E; Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze 16 marzo 2012 n. 8/E; Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze 20 marzo 2012 n. 10/E; Circolare Agenzia delle Entrate 03 agosto 2012 n. 33/E; Circolare Agenzia delle Entrate 06 agosto 2012 n. 34/E, Risposta Agenzia delle Entrate 20 ottobre 2023, n. 450.
[1] Le sanzioni previste dal presente decreto non si applicano alle violazioni alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 5, d.lg. 28 settembre 1998, n. 360, commesse dai sostituti di imposta prima della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (art. 28, l. 21 novembre 2000, n. 342).
[2] A norma dell'articolo 1, comma 114, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nel caso di infedele indicazione da parte dei contribuenti minimi dei requisiti per l'applicazione del regime fiscale agevolato le misure delle sanzioni minime e massime stabilite dal presente decreto, sono aumentate del 10 per cento se il maggior reddito accertato supera del 10 per cento quello dichiarato.
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ARTICOLO N.1
Violazioni relative alla dichiarazione delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive 1 .
Vigente dal 29/12/2023
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1.Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, si applica la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 250. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro 250 a euro 1.000. Se la dichiarazione omessa e' presentata dal contribuente entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo e, comunque, prima dell'inizio di qualunque attivita' amministrativa di accertamento di cui abbia avuto formale conoscenza, si applica la sanzione amministrativa dal sessanta al centoventi per cento dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 200. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro 150 a euro 500. Le sanzioni applicabili quando non sono dovute imposte possono essere aumentate fino al doppio nei confronti dei...