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Vigente dal :
- 06-12-2010
- 15-01-2000
- Testo G.U.
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Epigrafe
Decreto legislativo 1997 - Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali (IRAP) 1(A).---------------
(A) In riferimento al presente decreto vedi: Risoluzione Ministero dell'Economia e delle Finanze 9 gennaio 2012 n. 3/E; Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze 20 giugno 2012 n. 26/E; Risoluzione Agenzia delle Entrate 11 luglio 2013, n. 49/E; Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 19 gennaio 2015, n. 5/E.
[1] Vedi l'articolo 1 commi 181 e 185 della legge 23 dicembre 2005, n. 266. A norma dell'articolo 1, comma 43, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 l'imposta regionale sulle attività produttive assume la natura di tributo proprio della Regione e, a decorrere dal 1° gennaio 2009, è istituita con legge regionale. Per l'esenzione del pagamento dell'imposta di cui al presente decreto a favore dei contribuenti minimi vedi le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 104 e 105 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Da ultimo vedi l'articolo 1, comma 17 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145.
A norma dell'articolo 1, comma 8, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), di cui al presente decreto, non è dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 3.
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ARTICOLO N.58
Modifiche alla disciplina dell'imposta comunale sugli immobili.
Vigente dal 06/12/2010
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1. Nel capo I del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente l'imposta comunale sugli immobili, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'art. 3 è sostituito dal seguente: "Art. 3 ( Soggetti passivi ). - 1 . Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui al comma 2 dell'art. 1, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.
2 . Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario. In caso di fabbricati di cui all'art. 5, comma 3, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.".
b) nel comma...