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Epigrafe
Decreto legislativo 1997 - Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali (IRAP) 1(A).---------------
(A) In riferimento al presente decreto vedi: Risoluzione Ministero dell'Economia e delle Finanze 9 gennaio 2012 n. 3/E; Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze 20 giugno 2012 n. 26/E; Risoluzione Agenzia delle Entrate 11 luglio 2013, n. 49/E; Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 19 gennaio 2015, n. 5/E.
[1] Vedi l'articolo 1 commi 181 e 185 della legge 23 dicembre 2005, n. 266. A norma dell'articolo 1, comma 43, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 l'imposta regionale sulle attività produttive assume la natura di tributo proprio della Regione e, a decorrere dal 1° gennaio 2009, è istituita con legge regionale. Per l'esenzione del pagamento dell'imposta di cui al presente decreto a favore dei contribuenti minimi vedi le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 104 e 105 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Da ultimo vedi l'articolo 1, comma 17 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145.
A norma dell'articolo 1, comma 8, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), di cui al presente decreto, non è dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 3.
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1. Per le imprese di assicurazione, la base imponibile è determinata apportando alla somma dei risultati del conto tecnico dei rami danni (voce 29) e del conto tecnico dei rami vita (voce 80) del conto economico le seguenti variazioni:
a) gli ammortamenti dei beni strumentali, ovunque classificati, e le altre spese di amministrazione (voci 24 e 70), sono deducibili nella misura del 90 per cento;
b) i dividendi (voce 33) sono assunti nella misura del 50 per cento.
b-bis) le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili a crediti nei confronti di assicurati iscritti in bilancio a tale titolo3.
2. Dalla base imponibile non sono comunque ammessi in deduzione: le spese per il...
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