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Epigrafe
Decreto legislativo 1997 - Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali (IRAP) 1(A).---------------
(A) In riferimento al presente decreto vedi: Risoluzione Ministero dell'Economia e delle Finanze 9 gennaio 2012 n. 3/E; Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze 20 giugno 2012 n. 26/E; Risoluzione Agenzia delle Entrate 11 luglio 2013, n. 49/E; Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 19 gennaio 2015, n. 5/E.
[1] Vedi l'articolo 1 commi 181 e 185 della legge 23 dicembre 2005, n. 266. A norma dell'articolo 1, comma 43, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 l'imposta regionale sulle attività produttive assume la natura di tributo proprio della Regione e, a decorrere dal 1° gennaio 2009, è istituita con legge regionale. Per l'esenzione del pagamento dell'imposta di cui al presente decreto a favore dei contribuenti minimi vedi le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 104 e 105 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Da ultimo vedi l'articolo 1, comma 17 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145.
A norma dell'articolo 1, comma 8, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), di cui al presente decreto, non è dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 3.
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1. Per gli intermediari finanziari, salvo quanto previsto nei successivi commi, la base imponibile è determinata dalla somma algebrica delle seguenti voci del conto economico redatto in conformità agli schemi risultanti dai provvedimenti emessi ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 383:
a) margine d'intermediazione ridotto del 50 per cento dei dividendi;
b) ammortamenti dei beni materiali e immateriali ad uso funzionale per un importo pari al 90 per cento;
c) altre spese amministrative per un importo pari al 90 per cento.
c-bis) rettifiche e riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili ai crediti verso la...
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